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Adeguamento della indennita' di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'articolo 116-bis aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, e' sostituito dal seguente:
"Ai titolari e reggenti di direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale gratuito, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1963, l'indennita' di alloggio nella misura mensile di cui appresso:
Titolari e reggenti di direzioni aventi qualifica corrispondente al coefficiente
Celibi
o vedovi
Coefficienti Coniugati senza prole

670.......................... L. 27.000 L. 11.000

500.......................... " 24.000 " 9.500

402 e 325.................... " 20.100 " 7.550

271.......................... " 18.980 " 6.990

229.......................... " 16.900 " 5.950

Per gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennita' predetta e' ridotto di un quinto".

Art. 2.


Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 5.400.000, si provvedera' mediante riduzione per eguale somma sullo stanziamento del capitolo 80 (servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e pena) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-1994 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stati, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 marzo 1964

SEGNI

MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE