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Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del VII centenario della nascita di Dante; costituzione del Comitato per le celebrazioni.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Per celebrare il VII centenario della nascita di Dante Alighieri e' costituito un Comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione.
Il Comitato ha sede in Roma.

Art. 2.


Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri.
Sono membri di diritto del Comitato il Ministro per la pubblica istruzione e i rappresentanti delle citta' di Firenze e di Ravenna, designati dai rispettivi Consigli comunali.
Ne fa parte inoltre un funzionario designato dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.


Nella sua prima riunione il Comitato eleggera' una Giunta composta del Presidente e di cinque membri oltre al rappresentante del Ministero del tesoro.
Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e della Giunta.
La Giunta e' autorizzata ad adottare i provvedimenti di urgenza, che sottoporra' alla ratifica del Comitato.

Art. 4.


Potranno far parte delle iniziative promosse dal Comitato e da esso parzialmente o totalmente sovvenzionate:
a) studi, ricerche, pubblicazioni, edizioni critiche relativi a Dante e al suo tempo;
b) iniziative dirette a garantire e a promuovere la conservazione delle cose di carattere storico ed artistico connesse con la tradizione dantesca;
c) convegni di carattere culturale e pubblicazioni dei relativi atti;
d) borse o viaggi di studio dia assegnare, con modalita' da stabilire, a studiosi italiani e stranieri;
e) divulgazione della conoscenza di Dante nelle sedi scolastiche, educative e culturali;
f) ogni altra iniziativa che il Comitato riterra' opportuna per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1.

Art. 5.


Per l'attuazione delle iniziative suddette e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni che verra' stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
I pagamenti verranno disposti con mandato diretto a firma del Ministro per la pubblica istruzione a favore del presidente del Comitato.

Art. 6.


Il Comitato alla fine della gestione presentera' con una relazione il bilancio consuntivo che sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.


Il Comitato cessera' dalle sue funzioni il 30 giugno
1966. Le iniziative eventualmente non concluse saranno portate a termine dal Ministro per la pubblica istruzione valendosi dei residui dei fondi appositamente stanziati in bilancio a norma dell'articolo 5.

Art. 8.


Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalita' previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Art. 9.


Il Comitato di cui sopra puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 10.


Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvedera' con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro C autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1964
SEGNI MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE