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Variazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


A decorrere dal 1 gennaio 1964 non sono soggetti alla imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 960.000 annue.
A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria, C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione per la parte di reddito eccedente le lire 960.000 ragguagliata ad un anno.

Art. 2.


Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e' ulteriormente elevato a lire 960.000.

Art. 3.


In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito, all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gia' variato in lire 720.000 a norma della legge 28 maggio 1959, n. 361, e' elevato a lire 960.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1964
SEGNI MORO - TREMELLONI - COLOMBO - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE