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Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la presentazione della relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia.

Articolo unico.



Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, e' prorogato al 31 marzo 1964.