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Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV Centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e del IV Centenario della nascita di Galileo Galilei.

Preambolo
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I Comitati, costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 1963, per celebrare il IV Centenario della morte di Michelangelo Buonarroti ed il IV Centenario della nascita di Galileo Galilei, provvederanno a preparare e ad organizzare le rispettive manifestazioni celebrative sul piano nazionale ed internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.


Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 1 e' autorizzata la concessione:
a) di un contribuito straordinario di lire 220.000.000 a favore del Comitato per la celebrazione del IV Centenario della morte di Michelangelo;
b) di un contributo straordinario di lire 200.000.000 a favore del Comitato per la celebrazione del IV Centenario della nascita di Galilei.
Il contributo di cui alla lettera a) sara' versato in apposito fondo presso l'Accademia di San Luca, intestato al Comitato per la celebrazione del IV Centenario della morte di Michelangelo, che provvedera' all'impiego ed alla gestione del fondo a mezzo della stessa Accademia.
Il contributo di cui alla lettera b) sara' versato in apposito tondo presso il Consiglio nazionale delle ricerche, intestato al Comitato per la celebrazione del IV Centenario di la nascita di Galilei, che provvedera' all'impiego ed alla gestione del tondo a mezzo dello stesso Consiglio.

Art. 3.


I Comitati presenteranno i rendiconti delle rispettive gestioni al Ministro per la pubblica istruzione per la approvazione.

Art. 4.


Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, nei limiti della spesa di lire 80.000.000, all'esecuzione delle opere necessarie per la riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze, nonche' del Museo comunale, dei ruderi del Castello, del Palazzo comunale e della Chiesa di San Giovanni Battista, in comune di Caprese Michelangelo.

Art. 5.


All'onere derivante dall'articolo 2 della presente legge si fara' fronte per lire 20 milioni a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per lire 15 milioni a carico del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64 e per lire 385.000.000 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 4 si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64 e, corrispondentemente, dello stanziamento iscritto al capitolo 180 dello stato di previsione medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1963
SEGNI LEONE - COLOMBO - GUI - TOGNI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO