Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.
Art. 21
Articolo 21
Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere
presentati entro un termine determinato da un organismo di una delle Parti contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine ad un organismo corrispondente dell'altra Parte. In tal caso, quest'ultimo organismo, trasmette senza indugio dette domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo competente della prima Parte.
Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere
presentati entro un termine determinato da un organismo di una delle Parti contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine ad un organismo corrispondente dell'altra Parte. In tal caso, quest'ultimo organismo, trasmette senza indugio dette domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo competente della prima Parte.