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Rilascio gratuito delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni soggetti all'obbligo scolastico.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il rilascio delle pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola dell'obbligo, elementare e media, e' gratuito.

Art. 2.


Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari, parificate e sussidiate e gli alunni delle scuole medie, pareggiate e legalmente riconosciute.
Ai candidati, che abbiano superato esami di idoneita' o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal precedente comma, il rilascio della pagella, dell'attestato di idoneita' e del diploma di licenza, e', del pari, gratuito.

Art. 3.


Le pagelle e i diplomi saranno stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato a spese del Provveditorato genera le dello Stato.

Art. 4.


Le pagelle, i diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

Art. 5.


Il Ministro per la pubblica istruzione stabilira' con suo decreto i modelli delle pagelle e dei diplomi, nonche' le norme per il servizio di distribuzione.

Art. 6.


Le presenti norme entreranno in vigore dall'anno scolastico 1963-64 per la scuola elementare e per la prima classe della scuola media; dagli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, rispettivamente, per la seconda e terza classe della scuola media.

Art. 7.


Restano ferme tutte le disposizioni non in contrasto con la presente legge.

Art. 8.


Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni.

Art. 9.


Agli oneri per la stampa delle pagelle, per la distribuzione delle stesse, nonche' per le minori entrate, conseguenti all'applicazione dell'art. 4, previsti per l'esercizio finanziario 1963-64 rispettivamente in lire 40 milioni, lire 23 milioni e lire 137 milioni, si provvede con le disponibilita' di cui all'art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI LEONE - GUI - MEDICI - MARTINELLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO