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Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.

Art. 1.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.