Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziano dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 3000.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 850, 24 marzo 1958, n. 328 e 31 marzo 1961, n. 301.
Art. 3.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 la somma di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata in lire 25.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI LEONE - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Allegato
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
Parte di provvedimento in formato grafico
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