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Stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.


Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per L'esercizio finanziario 1963-64, in lire 15.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Art. 3.


L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postuni di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, e' stabilito per l'esercizio 1963-64 in lire 3.400.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI LEONE - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Allegato

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964



Parte di provvedimento in formato grafico