Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.
Art. 3.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita', degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 2).