Concessione di un contributo straordinario di lire 6 miliardi a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia (O.N.M.I.) un contributo straordinario di lire 6 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' inscritta nello stato della previsione della spesa del Ministero della sanita' in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.
Art. 2.
All'onere di lire 3 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1963-64 si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus, condotta per conto dello Stato, ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1963
SEGNI LEONE - JERVOLINO - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: BOSCO