Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge;
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1963-64, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
Art. 3.
E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, allegato al presente stato di previsione, a termine dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1963
SEGNI LEONE - COLOMBO - MEDICI
all. 1 - art. 1
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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