Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli e' modificato sostituendo alle parole "nonche' all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli" le seguenti: "nonche' alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area delimitata da corso Garibaldi, via Enrico Cosenza e via SS.
Cosma e Damiano".
Art. 2.
Per l'acquisizione dell'area di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato:
a) ad acquistare l'area di proprieta' delle ferrovie dello Stato, facente parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulla stessa insistono;
b) a conseguire la disponibilita' dell'area e delle costruzioni demaniali facenti parte dello stesso comprensorio;
c) ad acquistare, anche mediante espropriazione per pubblica utilita', le aree di proprieta' privata facenti parte del comprensorio predetto, e gli edifici che sulle stesse insistono.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.
Per la determinazione dell'indennita' di espropriazione si applicheranno le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Art. 3.
La spesa di cui al precedente articolo 1 della presente legge gravera' per lire 2 miliardi sui fondi destinati al palazzo di giustizia di Napoli, in applicazione della legge 25 aprile 1957, n. 309, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per lire 2 miliardi annui su quelli da iscriversi nello stesso stato di previsione per gli esercizi 1964-65 e 1965-66.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, dal 1 luglio 1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1963
SEGNI FANFANI - BOSCO - LA MALFA - SULLO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO