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Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


((Il Governo ha facolta', nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure)).

Art. 2.


Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate dal Ministro per il commercio con l'estero sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 3.

Art. 3.


Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il commercio con l'estero, e' istituita una Commissione composta di:
un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con funzioni di presidente;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero del commercio estero;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
quattro rappresentanti dell'armamento nazionale, designati dal Ministero della marina mercantile, su proposta delle Organizzazioni armatoriali a carattere nazionale;
due esperti delle categorie economiche utenti del naviglio, nominati dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il Ministero delle partecipazioni statali.
Per ciascuno dei rappresentanti e' nominato un membro supplente.
La Commissione potra' valersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 4.


La Commissione di cui all'articolo 3 si riunira' ogni quattro mesi, e in qualsiasi altro momento su richiesta di una delle Amministrazioni in seno ad essa rappresentate, per l'espletamento dei seguenti compiti:
a) esaminare se ricorrono nei confronti di qualche Stato straniero gli estremi indicati all'articolo 1, e cioe' se tale Stato applica a danno della marina mercantile italiana misure discriminatorie;
b) proporre l'applicazione e la revoca, delle misure di cui all'articolo 1 e formulare proposte sulle modalita' della loro attuazione;
c) fornire il parere di cui all'articolo 2.

Art. 5.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addi' 4 marzo 1963

SEGNI
FANFANI - PICCIONI - PRETI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO