Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa in Roma il 6 aprile 1962.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa in Roma il 6 aprile 1962.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 19 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione tra l'Italia ed il Belgio concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale (Roma, 6 aprile 1962).
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ITALENNE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIARES ET D'AUTRES TITRES EXECUTOIRES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE.
Parte di provvedimento in formato grafico
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ITALENNE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIARES ET D'AUTRES TITRES EXECUTOIRES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE.
Parte di provvedimento in formato grafico