Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Scambio di Note, conclusa ad Oslo il 25 agosto 1961.
Art. 21
Art. 21.
Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati
contraenti, che soggiornino nell'altro Stato contraente al solo fine di attendere ai loro studi o alla loro formazione professionale, ricevono per far fronte alle spese del loro mantenimento, dei loro studi o della loro formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato a condizione che le somme stesse provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.
Le somme che gli studenti o gli apprendisti di uno degli Stati
contraenti, che soggiornino nell'altro Stato contraente al solo fine di attendere ai loro studi o alla loro formazione professionale, ricevono per far fronte alle spese del loro mantenimento, dei loro studi o della loro formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato a condizione che le somme stesse provengano da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.