Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale professionale adottata a Bruxelles l'8 giugno 1941.