Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960.
Art. 21
Articolo 21.
I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti
destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti autorita' brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonche' gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.
I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti
destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti autorita' brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonche' gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.