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Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.

Art. 1.

Sezioni specializzate - Competenza


Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.
La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore e' devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.