Norme sulla tredicesima mensilita' agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Art. 1.
Il secondo ed il terzo comma, dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti:
"Detta gratificazione e' commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data, del 16 dicembre di ogni anno; essa e' corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1 gennaio dello stesso anno.
In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante".
La locuzione: "o per loro volonta' a contenuta alla fine del penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e' soppressa.
Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla tredicesima mensilita' relativa agli anni 1961 e 1962.