Fondazione "Guglielmo Marconi" con sede in Bologna.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
La Fondazione "Guglielmo Marconi" e' retta e amministrata da un Consiglio direttivo costituito dai seguenti membri:
1) il presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione;
2) il rettore dell'Universita' di Bologna;
3) tre rappresentanti designati dal Ministro per la pubblica istruzione dei quali due scelti tra insigni personalita' della scienza e della letteratura italiana;
4) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
5) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
6) un rappresentante del Consiglio comunale di Bologna;
7) un rappresentante del Consiglio provinciale di Bologna;
8) due rappresentanti di Enti che si siano resi benemeriti della Fondazione.
Il Consiglio direttivo dura in carica un quinquennio e i suoi membri possono essere confermati.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per essere valide, debbono essere adottate con l'intervento di almeno la meta' dei suoi componenti.
I membri del Consiglio direttivo, non residenti in Bologna e che partecipino alle sue riunioni, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Art. 2.
L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario della Fondazione coincidono, rispettivamente, con l'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario dello Stato.
Il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Fondazione vengono deliberati dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 3.
Il riscontro della gestione della Fondazione e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo su di essi apposite relazioni e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Art. 4.
Le norme per il funzionamento della Fondazione saranno stabilite con uno statuto che sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 5.
A favore della Fondazione e' concesso per il suo funzionamento un contributo annuo di lire 5 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
All'onere del contributo relativo all'esercizio 1961-62 si provvede con un'aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per il detto esercizio; a quello afferente allo esercizio 1962-63, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO