Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato.
Art. 1.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' in facolta' del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, di dar corso, con o senza modifiche, ai reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i maggiori costi di merci di riconosciuta necessita' ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: minerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi e pelli, prodotti chimici e petroliferi.