Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 21.
Copertura della spesa
Agli oneri di lire 400 milioni e di lire 2.000 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente, negli esercizi 1962-63 e 1963-64, si fara' fronte con i proventi di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio negli esercizi sopraindicati.