Modifica all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Articolo unico.
L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.
((La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.))