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Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Art. 1.


L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, e' modificato come segue:
"E' Istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F. A. B.).
Le borse vengono conferite, con le norme previsto dall'articolo 3, a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero".