Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 14.
Pratica professionale
Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 e' sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.
Laureati in ingegneria scienze naturali, fisica e chimica Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, i quali dimostrano di avere esercitato effettivamente come attivita' esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attivita' che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dell'entrata in vigore della presente legge
Art. 15.
Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate entro un anno le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge
Art. 1.
Titolo professionale
Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato, per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale.
Art. 2.
Obbligatorieta' dell'iscrizione nell'albo
Per l'esercizio della, professione di geologo e' obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dall'ordinamento delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda l'esercizio della libera professione.
Il geologo iscritto nell'albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Art. 3.
Oggetto della professione
Formano oggetto dell'attivita' professionale del geologo:
a) l'esecuzione di rilevamento e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
b) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
c) indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane valanghe sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
e) le indagini geologiche relative alla prescrizione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e cio' anche in sottofondo marino;
f) le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
g) le indagini geologiche anche nel campo agrario;
h) le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
i) le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.
L'elencazione, di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra, attivita' professionale consentita ai geologi, iscritti all'albo, ne' pregiudica, quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e, di regolamenti.
Art. 4.
Albo ed elenco speciale dei geologi
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e deve, almeno ogni due anni, curarne la revisione.
Art. 5.
Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale
Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:
a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino ((di uno Stato membro dell'Unione europea o)) di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';
b) godere dei diritti civili;
c) essere di specchiata condotta morale;
d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo;
e) avere la residenza ((o il domicilio professionale)) in Italia. ((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.))
Art. 6.
Iscrizione all'albo di professori universitari e liberi docenti
All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline Con applicazioni professionali di indole geologica.
Possono altresi' essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attivita' di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.
Art. 7.
Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di geologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Art. 8.
Ordine nazionale dei geologi
Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei geologici ed eleggono il Consiglio nazionale dell'Ordine.
Art. 9.
Attribuzione del Consiglio nazionale dell'Ordine il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) cui la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari
f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza
dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonche' l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339)).
Art. 11.
Scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine
Se non e' in grado di funzionare, se - chiamate all'osservanza dei propri doveri - persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri
gravi motivi, il Consiglio nazionale dell'Ordine puo' essere sciolto.
In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine, le sue
funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale dei geologi. ((3))
Il commissario ha la facolta' di nominare un Comitato di non meno di due e non piu' di sei membri, de scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresi' un segretario tra gli iscritti nell'albo.
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339)).
Art. 13.
Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei geologi. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI FANFANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - GUI - COLOMBO Visto il Guardasigilli: BOSCO