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Revisione dell'organico del personale ausiliario di pubblica sicurezza.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 5.


Il ruolo transitorio ad esaurimento del personale subalterno del cessato "Servizio speciale riservato" e' soppresso.
Il personale in esso iscritto e' inquadrato nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla tabella allegata alla presente legge, conservando l'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza e il posto di ruolo corrispondente a tale anzianita'.
L'inquadramento del personale, di cui ai precedenti commi, ha luogo come segue:
a) gli uscieri della qualifica di usciere-capo di questura;
b) gli uscieri, nella qualifica di usciere di questura;
c) gli inservienti, nella qualifica di usciere di questura, andando a prendere posto dopo l'ultimo del ruolo.
Nelle promozioni da usciere-capo di questura a commesso di questura, da conferirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, non piu' di un sesto dei posti, e' conferito al personale proveniente dal ruolo del personale subalterno del cessato "Servizio speciale riservato".

Art. 6.


Le disposizioni contenute nella presente legge - eccettuate quelle relative ai limiti di eta' - si applicano anche alle domande di passaggio nel ruolo del personale ausiliario di pubblica sicurezza prodotte anteriormente all'entrata in della legge stessa.

Art. 7.


All'onere di lire 130 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico dello stanziamento di parte ordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministero per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO
TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE AUSI-
LIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA.
Coeffi- Numero
ciente Qualifica dei posti
173 Commesso di questura........................ 92
163 Usciere capo di questura.................... |
155 Usciere di questura......................... > 608 |
---
Totale..... 700

Art. 1.


La tabella organica del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al quadro n. 69 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.


Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, al personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3.

Art. 3.


Ferme restando le riserve di posti stabiliti dalle leggi vietati in favore degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, sordomuti e categorie assimilate, i posti di usciere disponibili nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono riservati:
a) in ragione di tre quarti, agli appuntamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in attivita' di servizio che abbiano compiuto 13 anni di servizio e non abbiano superato il cinquantesimo anno di eta';
b) in ragione di un quarto, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza che siano cessati dal servizio per inabilita' fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il cinquantesimo anno di eta'.
Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera a) gli appuntati di pubblica sicurezza, in attivita' di servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere di questura.
L'ordine di precedenza per la predetta nomina e' determinato dalla data di presentazione delle domande e, a parita' di tale data, dall'anzianita' di servizio.
Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera b) gli appuntati e le guardie di pubblica sicurezza, invalidi per servizio, possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad usciere di questura puo' essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti meritevoli a giudizio della Commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneita' fisica al servizio.
I posti disponibili che non venissero ricoperti nei ruoli previsti dai precedenti commi, per mancanza di aspiranti, saranno conferiti mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.


Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante agli appuntati di pubblica sicurezza che passano nel ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della presente legge, si applica la norma contenuta nell'articolo 8 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO