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Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le rette di spedalita', dovute per legge e per convenzione dai Comuni agli ospedali civili, vestiti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso, sono anticipate dallo Stato sino al 30 giugno 1967, con diritto di rivalsa verso i Comuni debitori.

Art. 2.


Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' iscritto annualmente sino all'esercizio finanziario 1966-67 incluso, il fondo occorrente per la attuazione della presente legge.
Il Ministero dell'interno d'intesa col Ministero della sanita' dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessita' del servizio.
Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto d'intesa col medico provinciale in base ad elenchi utensili di spedalita' redatti e resi esecutivi nei modi di cui all'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Art. 3.


Il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai Comuni della Provincia debitori e ai rispettivi esattori delle imposte l'importo delle anticipazioni effettuate agli ospedali o alle cliniche universitarie della Provincia, con la indicazione per ogni spedalita' di tutti i dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 2.
Per i Comuni debitori appartenenti ad altre Province, il prefetto che ha effettuato le anticipazioni ne comunica l'importo, con i dati di cui al comma, precedente, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono, entro il mese di agosto di ogni anno, alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati.
I prefetti, entro il mese di settembre di ogni anno comunicano alle Intendenze di finanza e al Ministero dell'interno l'ammontare complessivo delle somme dovute dai singoli Comuni delle rispettive Province.

Art. 4.


Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale a cominciare dall'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute, sono tenuti a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale, contemporaneamente alle rate delle imposte erariali, un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, prelevando l'importo corrispondente dal gettito delle sovrimposte comunali.
Qualora i relativi ruoli non offrano la necessaria disponibilita', le Intendenze di finanza provvedono affinche' il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli di altre imposte comunali.
In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze di finanza, applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.

Art. 5.


I Comuni sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione dell'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute un fondo per spedalita' non inferiore alle somme che gli esattori comunali debbono versare nel corso dell'esercizio stesso a norma del precedente articolo 4.
Le iscrizioni omesse, ritardate o incomplete, sono effettuate o regolarizzate d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa.
Entro sei mesi dalla notifica di cui all'articolo 3 i Comuni interessati debbono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di spedalita' verso coloro che vi siano tenuti a norma di legge. Lo importo delle spedalita' da recuperare e' stanziato fra le entrate del bilancio di previsione dei Comuni medesimi.

Art. 6.


Ferma restando la competenza della Regione Trentino-Alto Adige a provvedere con fondi propri, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, alle anticipazioni delle rette di spedalita' previste dall'articolo 1 della presente legge, la Regione medesima, per le spedalita' dovute da Commi che non appartengano al suo territorio, comunica l'importo delle anticipazioni effettuate, con le indicazioni relative ad ogni spedalita', ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati.
Gli esattori delle imposte, nei modi e nei termini di cui all'articolo 4 della presente legge, sono tenuti a versare alla Regione Trentino-Alto Adige l'importo delle somme dovuto da ciascun Comune ai sensi del comma precedente.

Art. 7.


Il fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 e' stabilito in lire 15 miliardi a carico del fondo globale.

Art. 8.


La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, nella legge 9 aprile 1953, n. 307, nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293.
Nulla e' innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - TAVIANI - JERVOLINO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO