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Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 19 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione

Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari (Bruxelles, 8 giugno 1961)

CONVENTION DOUANIERE



Parte di provvedimento in formato grafico