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Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Il Comitato centrale della cooperazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e' composto:
1) dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;
2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO