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Aiuti alla Repubblica Somala per soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del 1961.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata la spesa di lire 240 milioni per aiuti straordinari alla Repubblica Somala da destinarsi a soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1961.

Art. 2.


La somma di cui sopra potra' essere destinata: al pagamento di merci e di servizi, forniti gratuitamente alla Somalia, nonche' al pagamento dei trasporti e dei noli marittimi relativi alle predette merci; al pagamento delle spese di viaggio e di missioni da corrispondersi al personale sanitario e tecnico italiano inviato in Somalia per soccorsi alle popolazioni; al rimborso alla Croce Rossa italiana e ad altri Enti delle spese varie e di quelle relative al personale, sostenute per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni all'elargizione di un sussidio al Sovrano Militare Ordine di Malta, per la ricostruzione del lebbrosario di Gelib, danneggiato dalle alluvioni.

Art. 3.


All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.


La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TREMELLONI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO