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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica, e' autorizzata a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso a Roma il 15 dicembre 1961.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 4 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Accordo - art. 1

Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole
italiane in Svizzera e svizzere in Italia. (Roma, 15 dicembre
1961).

ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALL'ESENZIONE
DOGANALE SULL'IMPORTAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO
DESTINATO ALLE SCUOLE ITALIANE IN SVIZZERA E
SVIZZERE IN ITALIA

Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero

animati dal desiderio di facilitare l'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, hanno deciso di concludere un Accordo relativo all'esenzione doganale sull'importazione di detto materiale. Essi hanno nominato, a tal fine, loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana:

l'Ambasciatore Giulio DEL BALZO DI PRESENZANO, Direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

Il Consiglio Federale Svizzero:

il Signor Philippe ZUTTER, Ambasciatore di Svizzera in Italia;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio e del mobilio scolastico richiesti per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e degli istituti secondari di primo e secondo grado e delle scuole elementari italiani in Svizzera e svizzeri in Italia e dei giardini d'infanzia da tali scuole dipendenti, a condizione che tali istituti non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese d'importazione.

Accordo - art. 2

Art. 2.

Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio nonche' del mobilio scolastico (esclusi i mezzi tecnici ausiliari, macchine, ecc. ed il materiale tecnico d'uso destinati a corsi di addestramento o a corsi di cultura, generale postscolastici organizzati in modo regolare, autorizzati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche, sentite le competenti autorita' locali e ufficialmente riconosciuti dalle autorita' del Paese d'importazione, per cittadini italiani in Svizzera e per cittadini svizzeri in Italia, a condizione che tali corsi non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese di importazione.

Accordo - art. 3

Art. 3.

L'esenzione da qualsiasi diritto doganale, imposta, tassa o
contributo per l'importazione del materiale destinato rispettivamente al Centro di studi italiani di Zurigo e all'Istituto svizzero di Roma, rimane regolata dalle norme in vigore nei rispettivi ordinamenti delle Alte Parti Contraenti.

Accordo - art. 4

Art. 4.

Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, ed i relativi strumenti
saranno scambiati al piu' presto possibile a Berna.
Esso entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di
ratifica; potra' essere denunciato da ciascuno dei due Stati in qualsiasi momento e cessera', di avere effetto un anno dopo la sua denuncia.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il
presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.
Fatto a Roma il 15 dicembre 1961 in due esemplari originali, in
lingua italiana.
Per la Confederazione Svizzera
PHILIPPE ZUTTER
Per la Repubblica italiana
GIULIO DEL BALZO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI