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Autorizzazione a vendere alla Innocenti, Societa' generale per l'industria metallurgica e meccanica, con sede in Milano, lo stabilimento di proprieta' dello Stato, sito in detta citta' e denominato G. 3.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Innocenti, Societa' generale per l'industria metallurgica e meccanica, con sede in Milano, dell'intero stabilimento di proprieta', dello Stato sito in detta citta' e denominato G. 3 nonche' della porzione del vecchio alveo del fiume Lambro che ricade nell'attigua zona di proprieta' Innocenti (porzione che viene quindi classificata unitamente a quella gia' compresa nel G. 3), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva gestione di fatto di tale stabilimento da parte della citata Societa', il tutto per la complessiva somma di 9 miliardi di lire.

Art. 2.


La suddetta somma sara' corrisposta dalla Societa' Innocenti in dieci annualita' anticipate a decorrere dal 1 gennaio 1965, con pagamento degli interessi legali del 5 per cento a far tempo dal 1 gennaio 1963 e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.

Art. 3.


Il relativo contratto - da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze - e le connesse formalita' di trascrizione, iscrizione e cancellazione ipotecaria sono esenti da qualsiasi tributo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO