Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
Gli enti e societa' concessionari, in virtu' della legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione e per l'esercizio di autostrade, possono, previa autorizzazione dell'A.N.A.S., costituire ipoteca o vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a garanzia dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della stessa legge e per un periodo non eccedente la durata della concessione.
Qualora durante la costruzione o l'esercizio abbia luogo il riscatto, la decadenza o la rinuncia della concessione, il diritto di prelazione del creditore ipotecario si trasferisce sul compenso che, a norma della convenzione di concessione, fosse ancora dovuto dall'A.N.A.S. al concessionario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - SULLO - TRABUCCHI - TREMELLONI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO