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Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Con effetto dal 1 luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto e' attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari - aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati - ancorche' reggenti di ricevitorie.

Art. 2.


L'assegno previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.

Art. 3.


Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sara' provveduto, per lo esercizio finanziario 1962-63 con un'aliquota del gettito derivante dall'attuazione del provvedimento concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria, dei titoli azionari.
Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO