Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni.
Preambolo
approvato;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonche' delle persone comunque occupate in edifici o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo od a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) costruzione manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio;
6) di produzione, trasformazione, estriazione, approvvigionamento, distribuzione del gas, dell'acqua, della elettricita', compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e televisive; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli
terrestri, nautici o aerei, nonche' il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico e scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca, esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca, comunque esercitata dello spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze, o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito o vendita di dette sostanze o prodotti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici metalli o delle macellerie;
22) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale le del Corpo nazionale vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione dei pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo articolo 3.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso famigliare o privato.
Sono escluse altresi' dall'assicurazione secondo il presente decreto le attivita' previste ai nn. 7), 8), 10), 14), 24) e 26), nonche' al n. 13) limitatamente al deposito e all'impiego, quando, essendo svolte per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, ricadono in quelle tutelate dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1947, numero 1450 e relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 918, n. 1889, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ad eccezione del lavori di taglio, riduzione di piante e getto di esse eseguiti da piu' tre operai".
Art. 2.
L'art 6 del regio decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1 occupano persone tra quelle indicate nell'articole 18.
Agli effetti delle presenti norme sono, inoltre, considerati i datori di lavoro:
le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa' anche di fatto, comunque denominati, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n 7) dell'articolo 18;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle lievi o coloro che sono ritenuti tal dalla legge, nei confronti degli addetti alle navigazione e alla pesca marittima;
le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni le case di cura, ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti dei propri ricoverati o assistiti, nei limiti di cui al successivo articolo 3, numero 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti dei propri detenuti;
gli appaltatori e i concessionari d lavoro, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette, all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercitare da loro incaricati.
Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti a cottimo da un datore di lavoro soggetto all'obbligo della assicurazione si avvalgono, col consenso di questi, di altri prestati d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi e' a carico del datore di lavoro predetto.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscono persone nei lavori previsti dall'articolo 1 quando le persone complessivamente occupate, anche se non contemporaneamente, siano piu' di tre: si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e dal seconde comma dell'articolo 1 nonche' di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine, ovvero di servizio di vigilanza privati, o di allevamento, riproduzione, custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento".
Art. 3.
L'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e successive modificazioni e' sostituito seguente:
"Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano e alle dipendenze, e sotto, la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini dei datore di lavoro che prestano con o senza, retribuzionci alle di lui dipendenze opera: manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavoratori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1.259.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercita scopo di diporto.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religione che prestino opera retribuita manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 21, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere a) e b), del Concordato tra, la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto".
Art. 4.
Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il 60 per conto della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
Art. 5.
L'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguente:
"Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilitata permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza, di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Quando sia, accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una, inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea, una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione e' calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:
1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilita', come dall'allegata, tabella dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita':
3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento.
Le rendite mensili sono arrotondate alla decina piu' prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.
Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilita' permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma, dell'articolo 30 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
Nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella allegata tabella, nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dallo istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti.
Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato con alla attitudine al lavoro normale, tua a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita'. Il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio.
Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di vari ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1) dell'articolo 27.
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.
Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilita' permanente parziale.
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200".
Art. 6.
A decorrere dal 1 luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilita' permanente, a norma del secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegata alla presente legge.
Da tale data saranno riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.
Art. 7.
Il primo periodo del primo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42: ".
A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente sara' ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.
Art. 8.
Al secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' apportata la seguente modificazione: alle parole: "fino alla misura dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta", sono sostituite le parole: "fino alla misura massima delle indennita' per inabilita' temporanea assoluta".
Art. 9.
Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti commi:
"In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni triennio, non oltre i tre messi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e definiti nell'esercizio stesso, sempreche' sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura, non inferiore al 10 per cento. Le variazioni in misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per la determinazione della retribuzione media giornaliera.
Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal precedente comma e' aumentata, del 44 per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del 22 per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui al presente articolo saranno riliquidate, con effetto da tale data, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso".
Per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentocinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila.
Art. 10.
All'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma "Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'articolo 39 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del quinto comma dell'articolo 39".
Le variazioni inferiori al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo per la riliquidazione delle rendite.
Art. 11.
L'articolo 41 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e' sostituito dal seguente:
"Se infortunato e' apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'articolo 31 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono cosi' determinate:
a) la indennita' per inabilita' temporanea assoluta e' ragguagliata alla retribuzione effettiva; secondo le norme dell'articolo 39;
b) la rendita inabilita' e la rendita ai superstiti sono ragguagliata alla retribuzione della qualita' iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni 18 non apprendiste occupato nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per i prestatori d'opera di eta' superiore ai 18 anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, lo prestazioni in denaro sono determinate, in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente articolo 40, o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista, per i prestatori d'opera della stessa localita' occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 39".
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali, ivi compresa la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e' elevato a lire 210 e la quota dovuta, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali elevata a lire 80.
Art. 12.
Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo comma dell'articolo 1 alle parole:
"per gli uomini di eta', superiore a sedici anni, lire 400;
per le donne di eta' superiore a sedici anni, lire 300;
per i ragazzi di a ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni, lire 150"
sono sostituite le seguenti:
"per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni 2 lire 700; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire 400.
Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525";
b) nel primo comma dell'articolo 2, alle parole:
"retribuzione annua convenzionale di lire 210.000 per gli uomini e lire 150.000 per le donne e i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni" sono sostituite le seguenti:
"retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di eta' non superiore a sedici a anni";
c) il quarto comma del medesimo articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Per i casi di inabilita' permanente, assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita e' integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000";
d) il secondo, terzo, quarto e quinto comma dello articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Oltre alla rendita di cui al primo comma e' corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno, una volta tanto nelle seguenti misure:
a) lire 160.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
b) lire 200.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
c) lire 150.000 in Caso di sopravvivenza di soli figli fino a sedici anni di eta' o inabili al lavoro;
d) lire 120.000 negli altri casi.
Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono annientati di lire 20.000 per ogni ascendente; fino al massimo di due, viventi a carico del defunto.
Gli assegni di cui alle lettere b) e o) sono aumentati rispettivamente di lire 15.000 e 20.000 per ogni figlio avente diritto fino al massimo di cinque.
L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire 30.000, se viventi a carico del defunto e di lire 20.000 se non a carico del defunto".
Art. 13.
Le rendite per inabilita' permanente e per morte e le misure delle indennita' da inabilita' temporanea, corrisposte a norma della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, restano fissate per il triennio 1 luglio 1962-30 giugno 1965 sulla base dei salari convenzionali previsti dall'articolo 12 della presente legge.
Esse saranno revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relative, ai salari lordi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'I.S.T.A.T.
A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla, scadenza di ogni triennio, il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale quando accerti che e' intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso del triennio, determinera' con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base dovranno riliquidarsi le rendite in atto e la nuova misura della indennita' per inabilita' temporanea.
Per stabilire la variazione intervenuta, nel primo triennio, si fara' riferimento all'indice 105,86 accertato dall'Istituto centrale di statistica, per l'anno 1961.
Art. 14.
L'articolo 61 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, e' sostituito dal seguente:
"Presso l'Istituto nazionale infortuni e' istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le dovute forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto, abbiano subito o subiscono una inabilita' permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.
Nei limiti delle possibilita' finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere annessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacita' lavorativa, in quanto ad esse non sia gia' stato tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti.
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purche' avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'articolo 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o perfezionamento o di rieducazione professionale in attivita' lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacita', secondo le possibilita' di occupazione del mercato del lavoro".
Per ciascun anno verra' stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sanita' l'A.N.M.I.L., un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale degli invalidi di cui al comma precedente, salva la facolta' dell'A.N.M.I.L. di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335.
I patecipanti ai predetti corsi fruiranno del trattamento previsto dagli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'A.N.M.I.L., e' autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilita' non superiore a lire 15.000, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.
Le modalita' per la erogazione di tale assegno saranno deliberate dall'A.N.M.I.L. ed approvate dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.
Art. 15.
Per i compiti di cui all'articolo precedente e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con una addizionale in misura pari all'1 per cento sui premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai n. 1) e 2) dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335.
Dal gettito della predetta addizionale sara' annualmente prelevato e versato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle attivita' addestrative a favore degli invalidi del lavoro a norma del precedente articolo. L'ammontare e' da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale sulla base del piano di cui al precedente articolo 14.
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente, sara' devoluta all'A.N.M.I.L. per i suoi compiti istituzionali e per quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge.
Art. 16.
Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito dal seguente:
"L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale".((3))
La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 11 luglio 1962.
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-8 luglio 1969 n. 116 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765)".
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-8 luglio 1969 n. 116 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765)".
Art. 17.
Le rendite per inabilita' permanente di grado dal sedici al cento per cento e le rendite a superstiti, corrisposte a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni per infortuni avvenuti o malattie professionali manifestatesi precedentemente al 1 luglio 1962 sono nuovamente liquidate in base a retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti indicati nelle tabelle I - VIII dell'allegato B.
Agli effetti del calcolo dei nuovi importi delle rendite i limiti dei salari rivalutati sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) lire 685.000 massimale e lire 370.000 minimale per tutte le rendite di cui al precedente comma del presente articolo;
b) lire 990.000 per i comandanti e capo-macchinisti;
lire 860.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
lire 830.000 per gli altri ufficiali componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima in sostituzione dei massimali attualmente in vigore.
Le rendite per inabilita' permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguente ad infortuni avvenuti anteriormente al 1 luglio 1962, e calcolate su una retribuzione inferiore a lire 370.000, sono riliquidate su tale misura minima di retribuzioni.
Ai titolari di rendite per inabilita' permanente di grado superiore al dieci e inferiore al sedici per cento conseguenti ad infortuni avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme si applica il disposto contenuto nell'articolo 24, quarto comma, del citato regio decreto n. 1765 del 1935 come modificato dalla presente legge.
Le rendite liquidate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e successive modificazioni, per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi anteriormente al 1 luglio 1962, sono riliquidate in base alla retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 12, lettera b), della presente legge.
Le aliquote della retribuzione da considerare per le riliquidazioni e rivalutazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono quelle previste nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, modificata dalla legge 3 aprile 1958, n. 399.
Nei casi nei quali la rendita originaria si stata liquidate su retribuzione convenzionale stabilita ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, la rendita e' riliquidata sulla base della corrispondente retribuzione convenzionale in vigore al 31 dicembre 1961; in mancanza di tale retribuzione convenzionale la rendita sara' riliquidata considerando come retribuzione effettiva la retribuzione convenzionale in base alla quale e' stata liquidata la rendita originaria.
Art. 18.
Le nuove aliquote di retribuzione di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si applicano, con effetto dalle date indicate negli articoli stessi e nel successivo articolo 29, alle rendite liquidate ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. L 1765 e della legge 20 febbraio 1950, n. 64, in corso di godimento a tali date.
Gli assegni per assistenza personale continuativa liquidati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, o dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono riliquidati nelle nuove misure rispettamente indicate nei precedenti articoli 5 e 12.
Art. 19.
Con decorrenza dal 1 luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria, gia' indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 929, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 8.000;
con grado di inabilita'; dal 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 6.000;
con grado di inabilita' dall'80 all'89 per cento, lire 16.000;
con grado di inabilita' dal 90 al 100 per cento, lire 25.000:
con grado di inabilita' 100 per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, L. 1765, e successive modificazioni, lire 40.000.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza, dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'Istituto assicuratore.
Art. 20.
Con decorrenza dal 1 luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 5.000;
con grado di inabilita' 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 5.000;
con grado di inabilita' dall'80 al 89 per cento, lire 13.000;
con grado di inabilita' dal 90 al 100 per cento, lire 18.000;
con grado di inabilita' 100 per cento, nei casi nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire 30.000.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore.
Art. 21.
Le norme di cui alla presente legge, recanti miglioramenti delle rendite per inabilita' permanente e a superstiti e degli assegni di assistenza personale continuativa, sono estese ai cittadini italiani titolari di rendita, per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1944 e indennizzati ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, concernente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in Albania La liquidazione dei suddetti miglioramenti si effettua sulle misure delle rendite in godimento da parte dei relativi beneficiari, conseguenti all'applicazione delle provvidenze accordate, a titolo assistenziale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in estensione dei provvedimenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, al decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, e alle leggi 3 marzo 1949, n. 52, e 11 gennaio 1952, n. 33.
Tali miglioramenti assorbono, fino a concorrenza quelli concessi dall'Istituto medesimo ai predetti reddituari mediante estensione degli aumenti delle prestazioni economiche previsti dalla legge 3 aprile 1958, n. 499, modificata, con legge 4 febbraio 1960, n. 62.
Art. 22.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115, concernente l'estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943 n 455 e successive modificazioni, ai lavoratori colpiti da silicosi associata a non altre forme morbose contratte nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati.
Le rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1931, n. 1555, ed alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva, con decreto del Ministro della guerra, del 14 giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1 luglio 1962, erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto del lo Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire 370.000.
Qualora, il grado di inabilita' risulti inferiore al sedici per cento e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, della ulteriore rendita spettante, calcolata sulla anzidetta retribuzione annua di lire 370.000.
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243 ed ogni altro assegno indennita', a qualsiasi titolo corrisposti.
Art. 23.
La misura della rendita di inabilita', da malattia professionale puo' essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine ai lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero della lattitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima puo' aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.
La relativa domanda deve esserci proposta a pena di decadenza non oltre una anno dalla scadenza del termine di quindici, anni di cui al comma precedente.
Art. 24.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende, autonome di Stato, agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonche' ai detenuti e alle categorie in genere assicurate nei modi previsti dall'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'articolo 3, n. 5, lo Stato puo' provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 48 sopra citato.
Art. 25.
Alla copertura degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la gestione industria dall'applicazione della presente legge si provvede con una addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per l'anno 1962 e per gli anni successivi, fin quando non sara' emanata e sara' entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti.
Per l'anno 1962 l'addizionale di cui sopra e' fissata nella misura del 10 per cento dell'importo totale dei premi; per gli anni successivi essa sara' determinata di anno in anno in relazione all'effettivo fabbisogno, Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura non superiore al 20 per cento.
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni prelevamento di di aliquote per contribuzione, a favore di enti pubblici o privati, previste da disposizioni legislative in vigore.
Art. 26.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvederanno secondo le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.
Art. 27.
Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, sara' provveduto mediante anticipo da Parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo.
Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo saranno stabilite per gli esercizi di competenza; in relazione alle risultanze e i fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza, sociale.
Tale contributo e' commisurato all'estimo catastale dei fondi rustici, ed e' iscritto nei ruoli della imposta fondiaria, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.
Art. 28.
Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e delle Aziende autonome statali, derivanti dall'applicazione della presente legge, sara' provveduto con note di variazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962, al 30 giugno 1960.
Art. 29.
Le norme di cui alla presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, entrano in vigore il 1 gennaio 1963; le disposizioni concernenti le prestazioni economiche si applicano ai casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale verificatisi dal 1 luglio 1962 e con decorrenza dalla stessa data; i miglioramenti apportati alle misure delle rendite e degli assegni per assistenza personale continuativa, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale verificatisi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 1962, s applicano alle rendite e assegni in corso di godimento al 1 luglio 1962 e con decorrenza da tale data.
I miglioramenti derivanti dall'applicazione delle presenti norme assorbono, fino a concorrenza, i miglioramenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, e articolo 9 della legge 8 aprile 1058, n. 499; modificato dall'articolo unico, lettera b), della legge 4 aprile 1960, n. 62, ed ogni altro assegno o indennita' a qualsiasi titolo corrisposto.
Art. 30.
Nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' delegato ad emanare, entro an anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attivita' amministrativa finanziaria degli enti e degli istituti preposti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortunio sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, ed, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.
Ogni innovazione, ferme le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovra' tendere a conseguire una piu' precisa determinazione del campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicita' nelle procedure amministrative, piu' idonei controlli sugli obblighi assicurativi, piu' efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti, nonche' alla revisione dei criteri valutativi delle inabilita' e al miglioramento delle prestazioni in favore dei colpiti da infortunio sui lavoro o da malattia professionale e dei loro superstiti.
Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari della assicurazione.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e di nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 marzo 1965, n.158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli".
La L. 11 marzo 1965, n.158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli".
Art. 31.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dai lavoro.
Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla localita' di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attivita', da svolgere in localita' distanti dalle loro residenze, purche' il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato aiutato o interrotto, se non per necessita' essenziali.
Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvedera' mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.(1)((2))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 marzo 1965, n. 158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli".
La L. 11 marzo 1965, n. 158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli".
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 dicembre 1966, n. 1086 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, gia' prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, e' fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dallo stesso articolo".
La L. 1 dicembre 1966, n. 1086 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, gia' prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, e' fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dallo stesso articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 1963
SEGNI FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Allegato A
ALLEGATO A
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
ALLEGATO B
Tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni annue (periodo 1957-1961)
TABELLA I.
PERIODO 1937-1942
Anno di avvenimento Coefficiente
dell'infortunio di rivalutazione
1937.......................................... 118,39
1938.......................................... 113,51
1939.......................................... 103,38
1940.......................................... 86,68
1941.......................................... 80,64
1942.......................................... 70,52
TABELLA II.
ANNO 1943
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA III.
ANNO 1944
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA IV.
ANNO 1945
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA V.
ANNO 1946
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA VI.
Mese di avvenimento
dell'infortunio Anno 1947
Gennaio........................................... 6,93
Febbraio.......................................... 6,39
Marzo............................................. 5,68
Aprile............................................ 5,15
Maggio............................................ 4,97
Giugno............................................ 4,62
Luglio............................................ 4,26
Agosto............................................ 3,91
Settembre......................................... 3,55
Ottobre........................................... 3,20
Novembre.......................................... 2,84
Dicembre.......................................... 8,66
TABELLA VII.
Mese di avvenimento
dell'infortunio Anno 1948
Gennaio........................................... 2,54
Febbraio.......................................... 2,42
Marzo............................................. 2,29
Aprile............................................ 2,20
Maggio............................................ 2,13
Giugno............................................ 2,04
Luglio............................................ 1,97
Agosto............................................ 1,02
Settembre......................................... 1,88
Ottobre........................................... 1,85
Novembre.......................................... 1,85
Dicembre.......................................... 1,85
TABELLA VIII.
Anno di avvenimento
dell'infortunio Periodo 1949-1961
1940......................................... 1,7763
1950......................................... 1,7071
1951......................................... 1,5407
1952......................................... 1,4637
1953......................................... 1,4327
1954......................................... 1,3786
1955......................................... 1,2933
1956......................................... 1,2342
1957......................................... 1,1850
1958......................................... 1,1352
1959......................................... 1,1136
1960......................................... 1,0585
1961 e oltre................................. 1,0000
Tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni annue (periodo 1957-1961)
TABELLA I.
PERIODO 1937-1942
Anno di avvenimento Coefficiente
dell'infortunio di rivalutazione
1937.......................................... 118,39
1938.......................................... 113,51
1939.......................................... 103,38
1940.......................................... 86,68
1941.......................................... 80,64
1942.......................................... 70,52
TABELLA II.
ANNO 1943
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA III.
ANNO 1944
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA IV.
ANNO 1945
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA V.
ANNO 1946
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA VI.
Mese di avvenimento
dell'infortunio Anno 1947
Gennaio........................................... 6,93
Febbraio.......................................... 6,39
Marzo............................................. 5,68
Aprile............................................ 5,15
Maggio............................................ 4,97
Giugno............................................ 4,62
Luglio............................................ 4,26
Agosto............................................ 3,91
Settembre......................................... 3,55
Ottobre........................................... 3,20
Novembre.......................................... 2,84
Dicembre.......................................... 8,66
TABELLA VII.
Mese di avvenimento
dell'infortunio Anno 1948
Gennaio........................................... 2,54
Febbraio.......................................... 2,42
Marzo............................................. 2,29
Aprile............................................ 2,20
Maggio............................................ 2,13
Giugno............................................ 2,04
Luglio............................................ 1,97
Agosto............................................ 1,02
Settembre......................................... 1,88
Ottobre........................................... 1,85
Novembre.......................................... 1,85
Dicembre.......................................... 1,85
TABELLA VIII.
Anno di avvenimento
dell'infortunio Periodo 1949-1961
1940......................................... 1,7763
1950......................................... 1,7071
1951......................................... 1,5407
1952......................................... 1,4637
1953......................................... 1,4327
1954......................................... 1,3786
1955......................................... 1,2933
1956......................................... 1,2342
1957......................................... 1,1850
1958......................................... 1,1352
1959......................................... 1,1136
1960......................................... 1,0585
1961 e oltre................................. 1,0000