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Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo', previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non puo' superare complessivamente le cinquecento unita', e' disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((2))
2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo' essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo.

AGGIORNAMENTO (2)


La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 415) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e' adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."

Art. 2.


All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.
L'impiegato e' tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene lo importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico.

Art. 3.


Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attivita', agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 puo' essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalita' previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.
Tale assegno integrativo e' a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 4.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformita' alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino gia' ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano gia' in servizio presso enti ed organismi internazionali, e che siano stati a cio' autorizzati.
Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono.
Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato.
Nessun assegno integrativo puo' essere attribuito per tale servizio.

Art. 5.


Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non e' regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia, non sia diversamente disciplinata con norme speciali.
Nulla e' innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

Art. 6.


Il primo comma dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri, assumano un impiego presso enti ed organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.
Ai medesimi puo' essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente articolo 3.
Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano un impiego presso enti ed organismi internazionali o presso Stati esteri, nella forma di cui al primo comma, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.
Il personale di cui al presente articolo e' tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza lo importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonche' al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma.

Art. 7.


I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento entro 30 giorni le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge. Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1962
SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO