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Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Articolo unico.



Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' cosi' modificato:
"In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".