Integrazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi.
Art. 1.
Il fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, viene aumentato di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-1961, di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1969-70 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1970-71.