Provvidenze per l'olivicoltura.
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per il miglioramento, l'incremento e la difesa della olivicoltura.