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Provvidenze per l'olivicoltura.

Art. 1.


E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo allo scopo di rendere applicabili per l'esercizio finanziario 1961-62 le provvidenze recate dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per il miglioramento, l'incremento e la difesa della olivicoltura.