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Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500.

Articolo unico.



A modifica di quanto disposto con il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 nonche' alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963.