Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
Art. 1.
Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.
Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.
I limiti di eta' per le assunzioni previste dal primo comma sono fissati dai 21 ai 45 anni.