Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste.
Art. 9.
Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti nonche' alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.