N NORME. red.it

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno del 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane, in regime di concessione all'industria privata.

Art. 1.


Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'anno 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane in regime di concessione all'industria privata, puo' essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.