Proroga del termine stabilito dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, relativo alle disposizioni sulla cinematografia.
Art. 1.
Il termine di cui all'articolo della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, e' prorogato di altri sei mesi e andra' a scadere il 31 dicembre
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 dicembre 1961, n. 1312, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato quattro mesi ed andra' a scadere il 30 aprile 1962.
La L. 20 dicembre 1961, n. 1312, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato quattro mesi ed andra' a scadere il 30 aprile 1962.