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Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

Art. 1.


Il contributo annuo concesso dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", stabilito in lire 115 milioni con la legge 17 aprile 1957, n. 269, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a lire trecentomilioni.