Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' corrisposto nella misura:
a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;
b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al contributo di cui all'alinea b) dell'articolo 22 della predetta legge.
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi e 575 milioni, previsto nella lettera b) del precedente articolo, si provvedera' a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1961
GRONCHI FANFANI - SULLO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA