Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
CAPO I
INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO
Art. 1.
Salvo quanto disposto nei comuni e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennita' di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Al personale che esegue incarichi ispettivi nonche' di direzione e di assistenza tecnica, in localita' distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di piu' incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, e' corrisposta, in aggiunta, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento Stato, una indennita' forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennita' di missione spettante per ogni giorno.
Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennita' forfettaria di cui al precedente comma secondo, e' corrisposta questa ultima indennita'.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora, si verifichino le stesse condizioni previste nei comuni stessi.
Al personale non di ruolo spettano le indennita' stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.
Art. 2.
Agli agenti e agli operai permanenti, temporanei o con trattamento di salariato dipendenti dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici, nonche' agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 3.
((Al personale di, cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio, nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure: Fra Fra le ore 6 le ore 22 e le 22 e le 6 lire lire Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria............................. 120 250 Rimanente personale........................... 105 225))
Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al Circolo o alla Zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.
Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.
La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata e' cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennita' previste dal presente articolo.
((Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca rimozione dei guasti lungo le linee, e' attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico)).
Art. 4.
((Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio, ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, e' corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro)).
Nessuna indennita' chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.
Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sui prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.
La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in citta'.
((Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennita' di nette lire 1,35 per chilometro percorso)).
Art. 5.
Ai fini della corresponsione delle indennita' di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorita' a cio' autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovra' essere rilasciato dal dirigente di squadra.
Art. 6.
L'indennita' di missione e' concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in localita' diversa da quella della sua residenza.
Al personale chiamato quale testimonio per istruttoria in procedimenti penali o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennita' di missione, dedotta la somma, liquidata dall'autorita' giudiziaria.
CAPO II
INDENNITA' PER SERVIZIO STRAORDINARIO
Art. 7.
E' considerato straordinario e da' luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal personale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.
Nei giorni di orario ridotto, la cui durata e' stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in piu', al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione della aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'Amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, puo' disporre turni di lavoro non compensativi, con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.
Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in piu' giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non da' luogo a compenso per lavoro straordinario.
Art. 8.
Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.
E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.
Art. 9.
Per ciascuna ora di lavoro straordinario e' corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura e' data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario d'obbligo.
Tale compenso orario e' aumentato del quindici per cento per le prestazioni straordinarie rese nei giorni feriali e del venticinque per cento per quelle rese nei giorni festivi sempreche' non si tratti di lavoro compensativo.
Art. 10.
L'espletamento di lavoro straordinario retribuito puo' essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.
Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario e' autorizzato dal direttore generale o dagli organi centrali e periferici allo uopo delegati.
Art. 11.
Non potranno compiersi mensilmente piu' di quarantotto ore di servizio straordinario dagli impiegati e sessanta dagli agenti. Sono esclusi dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:
a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno e percio' eseguite esclusivamente nel periodo intercorrente dall'inizio dell'orario serale al termine dell'orario notturno, e quelle eventualmente effettuate in continuazione di detto orario, per prolungamento di servizio, fino alle ore otto;
b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;
c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie di servizio, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministero.
Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili e' fissato a novantasei.
Art. 12.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo. ((Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalita' per gli errori di lavorazione. I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 621, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 9 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparato per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparato per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati: a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva, del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria; b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria)).
L'importo massimo mensile di tali compensi va ragguagliato a quello previsto dal primo comma del precedente articolo 11 rispettivamente per gli impiegati o per gli agenti. In caso di eccezionali esigenze di servizio il Ministro puo' elevare detti limiti con propria motivata deliberazione.
I compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del personale ausiliario, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.
Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelli fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelli superiori per un'ora.
Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.
Sono abrogate, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e nel regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, che siano incompatibili con quelle di cui ai primi due commi del presente articolo.
Art. 13.
In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.
CAPO III
PREMIO DI ESERCIZIO
Art. 14.
Al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' concesso un premio di esercizio nella misura base mensile, uguale per tutti i dipendenti che a giudizio dell'Amministrazione ne siano meritevoli, di lire ottomila, variamente maggiorato come da tabelle allegate alla presente legge.
Tale premio non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra.
La maggiorazione del premio di interessamento attribuita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776, e' corrisposta al personale medesimo a
titolo di assegno personale, non pensionabile, dalla rata anzidetta,.
Tale assegno e' riassorbito in occasione di aumenti derivanti da
scatti e promozioni e da miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776.
Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali e dal conseguimento di promozioni e di scatti, non potra' essere imputato, ai fini del riassorbimento, piu' di un terzo del miglioramento stesso. ((5))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 febbraio 1970, n. 29 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1971. Da tale data e' soppresso il premio di esercizio di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465".
La L. 11 febbraio 1970, n. 29 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1971. Da tale data e' soppresso il premio di esercizio di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465".
CAPO IV
ASSEGNO DI OPEROSITA' DI FINE ESERCIZIO
Art. 15.
E' costituito un fondo per la erogazione, a fine di esercizio finanziario, di un assegno di operosita' al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e a quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Detto fondo e' dato:
1. - Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dai quattro quinti del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, sui proventi annui netti della pubblicita' radiofonica;
b) dalla somma rimborsata nel penultimo esercizio finanziario della Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale quota parte della spesa per l'erogazione dell'assegno di operosita' di cui al presente articolo;
c) da una somma non superiore al tre per cento delle entrate postali e telegrafiche risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.
2. - Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:
a) da un quinto del versamento della quota due per cento, eseguito dalla Radio-televisione italiana, su proventi annui netti della pubblicita' radiofonica;
b) da una somma non superiore altre per cento delle entrate dei servizi telefonici risultanti dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.
La misura della percentuale da prelevare da ognuno dei bilanci dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' fissata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
Le relative somme sono iscritte nel bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con nota di variazione proposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'assegno di operosita', e' corrisposto a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario 1960-61.
Art. 16.
Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici.
I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge.
((Tuttavia e' in facolta' del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilita' del Fondo costituito a norma del precedente articolo)). ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 luglio 1966, n. 561 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965".
La L. 15 luglio 1966, n. 561 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965".
CAPO V
INDENNITA' PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO
Art. 17.
((Al personale, compreso quello degli uffici locali e dalle esigenze, che presta servizio, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennita' oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore zero alle ore sei. Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario compete, inoltre, l'indennita' di lire 190 per ogni notte. Detta indennita' compete pure ai direttori, di treni postali nonche' ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno)).
Art. 18.
((Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennita' di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' corrisposta un'indennita' complessiva di lire 36 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8)).
Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla alla durata dei medesimi, puo' essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennita' prevista dall'articolo 17, nel quale caso e' ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo.
((Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennita' di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, e' corrisposta un'indennita' di lire 277)).
CAPO VI
INDENNITA' PER I SERVIZI VIAGGIANTI
Art. 19.
Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere e' concessa una indennita' che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:
1) indennita' oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):
Direttori di treni postali . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 138 Capiturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 126 Impiegati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 121 Agenti in servizio di mess.re. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 119 Agenti in servizio di ambulante. . . . . . . . . . . . . . . . L. 116 ((2))
2) indennita' oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora della discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonche' in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennita' di fuori residenza):
Direttori di treni postali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 27 Capiturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24 Impiegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22 Agenti in servizio di mess.re . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 Agenti in servizio di ambulante . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19 ((2))
Le indennita' di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennita' di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;
3) indennita' oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le tariffe risultanti dal precedente articolo 17. ((2))
4) indennita' di percorrenza di lire una per chilometro per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire una e cinquanta centesimi per servigi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso. ((2))
Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennita', di cui ai numeri 1 e 2 sono maggiorate del cento per cento.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, ha facolta' di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 marzo 1965, n. 321 ha disposto (con l'art. 5) che "Le misure delle indennita' per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, numero 465, per il personale ivi indicato, sono, modificate come segue:
1) indennita oraria di fuori residenza:
Direttori treni postali e capituruno............. L. 188
Rimanente personale.............................. L. 169
2) indennita oraria di servizio:
Direttori treni postali.......................... L. 38
Capiturno........................................ L. 34
Impiegati........................................ L. 31
Agenti in servizio di messaggere................. L. 30
Agenti in servizio di ambulante.................. L. 27
3) indennita oraria serale e notturna per il servizio in viaggio:
(secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)
4) Indennita di percorrenza:
per i servizi sui treni diretti, direttissimi e
rapidi o su uffici natanti a lungo percorso,
per ogni chilometro............................ L. 1,35
per i servizi sui treni accellerati e omnibus o
su uffici natanti a breve percorso, per ogni
chilometro..................................... L. 2 -".
La L. 30 marzo 1965, n. 321 ha disposto (con l'art. 5) che "Le misure delle indennita' per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, numero 465, per il personale ivi indicato, sono, modificate come segue:
1) indennita oraria di fuori residenza:
Direttori treni postali e capituruno............. L. 188
Rimanente personale.............................. L. 169
2) indennita oraria di servizio:
Direttori treni postali.......................... L. 38
Capiturno........................................ L. 34
Impiegati........................................ L. 31
Agenti in servizio di messaggere................. L. 30
Agenti in servizio di ambulante.................. L. 27
3) indennita oraria serale e notturna per il servizio in viaggio:
(secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)
4) Indennita di percorrenza:
per i servizi sui treni diretti, direttissimi e
rapidi o su uffici natanti a lungo percorso,
per ogni chilometro............................ L. 1,35
per i servizi sui treni accellerati e omnibus o
su uffici natanti a breve percorso, per ogni
chilometro..................................... L. 2 -".
Art. 20.
Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezz'ora, per il relativo periodo, in luogo dell'indennita' di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 19, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'articolo 9 per il servizio straordinario, nonche', quando nel sia il caso, dall'articolo 17, per il servizio serale e notturno.
CAPO VII
COMPENSI VARI
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 MARZO 1965, N. 321))
Art. 22.
Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, E e G dell'allegato 2 alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane, delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio e' concessa per ogni giorno di effettivo servizio, una indennita' speciale nelle seguenti misure:
per il personale con coefficiente 340 ed oltre lire 300;
per il personale con coefficiente 284 e 240 lire 250;
per il personale restante lire 200.
L'aliquota di lire trecento compete altresi' al personale con coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonche' agli aiuto dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai soprintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo).
L'indennita' nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma.
Nel riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennita' di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessita' degli impianti stessi.
Nei confronti del personale tecnico in servizio in localita' particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le indennita' base previste dal presente articolo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento.
Al restante personale di ruolo, non di ruolo e salariato pure in servizio nelle dette localita' puo' essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennita' in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.
Ai fini dell'applicazione dei due precedenti commi le localita', nonche' le misure della maggiorazione e delle indennita' spettanti verranno fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 23.
Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennita' mensile di lire seimilacinquecento.
Per la conoscenza di ciascuna lingua, oltre la prima compete un compenso suppletivo di lire duemilaseicento mensili.
Le indennita' predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti, risulti aver conoscenza di lingue estere, e' corrisposto un compenso speciale di lire centosessanta per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonche' negli uffici internazionali in territorio metropolitano.
La stessa indennita' giornaliera spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di lingue estere, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonche' al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero.
Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.
Art. 24.
Al personale addetto ai servizi telefonici e' corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire diecimila mensili.
Detto premio e' maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce delle competenze speciali di cui al quarto comma del presente articolo ed ai primi tre commi dell'articolo 22.
Dalla maggiorazione e' escluso il personale addetto al Centro meccanografico ad eccezione dei funzionari dirigenti.
Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da pause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra.
Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico, e', altresi', concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:
capi degli uffici interurbani lire 600;
coadiuvanti addetti ai servizi di commutazione, nonche' capi turno ed assistenti dei medesimi servizi lire 550;
operatori ed operatrici lire 500. ((1))
Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni amplificatrici, il premio e' corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione.
Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 febbraio 1963, n. 81 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Per i capi degli uffici interurbani di 1ª, 2ª e 3ª classe, il premio di rendimento previsto nel quarto comma dell'articolo 24 della suddetta legge n. 465, e' stabilita, per ogni giornata di effettiva prestazione, rispettivamente nella misura di lire 1.500, lire 1.250 e lire 1.000".
La L. 18 febbraio 1963, n. 81 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "Per i capi degli uffici interurbani di 1ª, 2ª e 3ª classe, il premio di rendimento previsto nel quarto comma dell'articolo 24 della suddetta legge n. 465, e' stabilita, per ogni giornata di effettiva prestazione, rispettivamente nella misura di lire 1.500, lire 1.250 e lire 1.000".
Art. 25.
Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico e' concesso un premio di cointeressenza di lire, quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevute in morse o in fonia.
Ai dirigenti e ai capiturno e' concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.
Il premio spettante al personale di cui al primo comma non puo' superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.
Art. 26.
Negli uffici telegrafici, determinati dall'Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, e' concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni telegramma fino a quindici parole, escluso il preambolo, scambiato durante il servizio giornaliero di durata non inferiore all'orario d'obbligo, un premio di rendimento nella misura seguente:
a) con apparati celeri stampanti:
comunicazioni nazionali:
media oraria da 30 a 35 telegrammi............... L. 0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi............... L. 0,60
media oraria oltre 40 telegrammi................. L. 0,75
comunicazioni internazionali:
media oraria da 15 a 35 telegrammi............... L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi............... L. 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi................. L. 1,45
b) con apparato morse:
media oraria da 10 a 15 telegrammi............... L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi................. L. 2,30
La somma complessiva delle parole eccedenti le quindici in ciascun telegramma, escluso il preambolo, viene divisa per venti ed il quoziente e' aggiunto al numero dei telegrammi scambiati per ottenere il totale, in base al quale e' determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.
Negli uffici telegrafici nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della societa' telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla societa' concessionaria medesima e passati ai telegrafo, un premio di rendimento nella seguente misura:
a) registrazione a mano:
da 46 a 50 telegrammi/ora........................ L. 0,60
oltre 50 telegrammi/ora.......................... L. 0,70
b) registrazione a macchina
da 55 a 60 telegrammi/ora........................ L. 0,60
oltre 60 telegrammi/ora.......................... L. 0,70
Art. 27.
A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanita', e' concessa, un'indennita' giornaliera di lire ventisette.
Agli operai giornalieri tale indennita', e' concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.
Art. 28.
Per effetto delle presenti norme e delle nuove aliquote del premio di esercizio e relative maggiorazioni, al personale dipendente dagli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spetta, comunque, un aumento netto mensile di lire cinquemila sulle precedenti competenze accessorie, calcolate nel loro complesso con l'esclusione delle indennita' per missione e trasferimento, per servizio straordinario e per servizio serale e notturno.
Detto aumento minimo e' garantito ad personam fino a quando si esplicano le mansioni per le quali si percepiscono le singole competenze in atto disciplinate dalla legge 8 agosto 1957, n. 776.
Ai fini previsti dai commi precedenti, per il personale che attualmente fruisce della indennita' di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1957, n. 776, l'indennita' stessa si intende spettante, al massimo, per sedici giorni in ciascun mese.
Art. 29.
Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908, sono sostituite dalla presente legge.
La legge 8 agosto 1957, n. 776, e' abrogata.
Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma, dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,
Art. 30.
La tabella, del premio di maggior produzione riprodotta nell'allegato IV della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' soppressa.
Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono una maggiorazione del premio di maggior produzione compresa quella di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato con la legge 27 febbraio 1958, n. 120.
Art. 31.
Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non sono applicabili le disposizioni sulla indennita' di servizio prevista per il personale dei Centri meccanografici.
Art. 32.
Nello stato di previsione dell'entrata, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1960-61 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap. 1. Proventi del servizio della
posta-lettere.......................... L. 14.500.000.000
Cap. 2. Proventi del servizio dei
pacchi postali......................... L. 600.000.000
Cap. 4. Rimborsi e concorsi inerenti
ai servizi postali..................... L. 500.000.000
Cap. 8. Proventi del servizio dei
conti correnti......................... L. 1.000.000.000
Cap. 9. Rimborso della Cassa
depositi e prestiti delle spese
inscritte nel bilancio della
Amministrazione postale telegrafica,
ecc.................................... L. 1.050.000.000
Cap. 12. Proventi del servizio dei
telegrafi.............................. L. 1.650.000.000
Cap. 15. Proventi del servizio di
radiodiffusione circolare.............. L. 200.000.000
----------------
Totale... L. 19.500.000.000
Art. 33.
Nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1960-61 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Cap.
2. Proventi del traffico
telefonico internazionale.............. L. 50.000.000
Cap.
telefonico internazionale.............. L. 50.000.000
Cap.
3. Proventi derivanti dallo
affitto di linee aeree ed in cavo...... L. 1.200.000.000
Cap.
affitto di linee aeree ed in cavo...... L. 1.200.000.000
Cap.
4. Entrate relative a
differenza di cambio, ecc.............. L. 400.000.000
Cap. 9. Entrata derivante dalla
compartecipazione, ecc................. L. 450.000.000
Cap. 12. Proventi vari.............. L. 300.000.000
---------------
Totale... L. 2.400.000.000
differenza di cambio, ecc.............. L. 400.000.000
Cap. 9. Entrata derivante dalla
compartecipazione, ecc................. L. 450.000.000
Cap. 12. Proventi vari.............. L. 300.000.000
---------------
Totale... L. 2.400.000.000
Art. 34.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvederanno con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 32 e 33.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 35.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1 gennaio 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1961
GRONCHI FANFANI - SPALLINO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Tabelle
A) TABELLA DEL PREMIO DI ESERCIZIO
Parte di provvedimento in formato grafico
B) TABELLA DELLA MAGGIORAZIONE SUL PREMIO BASE DI LIRE 8.000 IN RELAZIONE ALL'OPEROSITA E AL RENDIMENTO.
Parte di provvedimento in formato grafico
((4))
C) TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI SUL PREMIO BASE DI LIRE 8.000 IN RELAZIONE ALL'OPEROSITA' E RENDIMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
D) TABELLE DELLE EQUIPARAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
E) TABELLA DELLE EQUIPARAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
F) TABELLA DELL'ASSEGNO DI OPEROSITA' DI FINE ESERCIZIO
Parte di provvedimento in formato grafico
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 febbraio 1963, n. 81 ha disposto (con l'art. 30) che "La funzione di "ispettore generale sostituto del direttore" e di cui alla lettera a) della tabella C annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465 , e' soppressa e le funzioni di "vice capo reparto" e, di "capo ufficio" ivi previste sono modificate, rispettivamente, in "vice direttore centrale" e "capo di reparto". Nella tabella E allegata alla predetta legge n. 465, alla lettera a) "capo reparto" e' modificato in "direttore centrale", alla lettera b) "vice capo reparto" e' modificato in "vice direttore centrale" e e alla lettera c) "capo di ufficio" e' modificato in "capo di reparto"; alle funzioni equiparate previste nella suddetta lettera b) e' aggiunta quella di "vice capo della ragioneria" e di esse sono soppresse le ultime quattro. Nella stessa tabella E, alle lettere c) e d) e' aggiunto, rispettivamente, "ispettore generale e direttore di divisione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive" e "direttore di sezione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive"; alla lettera c, "a livello di ufficio e' sostituito da "a livello di reparto" ed alla lettera c) la funzione di "capo dell'ufficio del vice ispettore" e' modificata in "capo di divisione esercizio e manutenzione"".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 30) che "La tabella B annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465 , e' integrata con le seguenti voci:
direttore compartimentale ................................. 700 %
direttore di ufficio compartimentale ...................... 450 %
direttore di sezione o reparto compartimentale ............ 320 %"
Parte di provvedimento in formato grafico
B) TABELLA DELLA MAGGIORAZIONE SUL PREMIO BASE DI LIRE 8.000 IN RELAZIONE ALL'OPEROSITA E AL RENDIMENTO.
Parte di provvedimento in formato grafico
((4))
C) TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI SUL PREMIO BASE DI LIRE 8.000 IN RELAZIONE ALL'OPEROSITA' E RENDIMENTO
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
D) TABELLE DELLE EQUIPARAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
E) TABELLA DELLE EQUIPARAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
F) TABELLA DELL'ASSEGNO DI OPEROSITA' DI FINE ESERCIZIO
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 febbraio 1963, n. 81 ha disposto (con l'art. 30) che "La funzione di "ispettore generale sostituto del direttore" e di cui alla lettera a) della tabella C annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465 , e' soppressa e le funzioni di "vice capo reparto" e, di "capo ufficio" ivi previste sono modificate, rispettivamente, in "vice direttore centrale" e "capo di reparto". Nella tabella E allegata alla predetta legge n. 465, alla lettera a) "capo reparto" e' modificato in "direttore centrale", alla lettera b) "vice capo reparto" e' modificato in "vice direttore centrale" e e alla lettera c) "capo di ufficio" e' modificato in "capo di reparto"; alle funzioni equiparate previste nella suddetta lettera b) e' aggiunta quella di "vice capo della ragioneria" e di esse sono soppresse le ultime quattro. Nella stessa tabella E, alle lettere c) e d) e' aggiunto, rispettivamente, "ispettore generale e direttore di divisione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive" e "direttore di sezione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive"; alla lettera c, "a livello di ufficio e' sostituito da "a livello di reparto" ed alla lettera c) la funzione di "capo dell'ufficio del vice ispettore" e' modificata in "capo di divisione esercizio e manutenzione"".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 30) che "La tabella B annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465 , e' integrata con le seguenti voci:
direttore compartimentale ................................. 700 %
direttore di ufficio compartimentale ...................... 450 %
direttore di sezione o reparto compartimentale ............ 320 %"