Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'arma.
Art. 1.
Il limite massimo complessivo di lire 80 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 935, e' stabilito in lire 120 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.